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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

risponde GABRIELE BADI, Commercialista Consulente del Lavoro

Faccio un lavoro dipendente, posso lavorare professionalmente con lo Shiatsu?

Quando lo Shiatsu è prestazione occasionale? quanti trattamenti definiscono una vera professione?

Cosa devo rilasciare al cliente quando esercito lo Shiatsu come prestazione occasionale? dove devo dichiarare i proventi?

Esercito lo Shiatsu in uno studio medico dove non posso preventivare le richieste che mi perverranno, mi conviene aprire la P. IVA?

Ho una P.IVA per una diversa professione , posso usarla per rilasciare ricevute occasionali di trattamenti Shiatsu?

Quanto costa aprire la P.IVA e successivamente mantenerla? Mi conviene se non so ancora se lo Shiatsu sarà il mio lavoro?

Ho proposto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ad una associazione che vuole regolarizzare il rapporto con me, ma non può assumermi. Non mi sento di affrontare l'apertura di una partita IVA. Mi è stato suggerito di farela proposta di questa forma di contratto: quali vantaggi presenta in termini fiscali per entrambi, è opportuno?. Sono anche dipendente part-time, posso farlo?"
Faccio un lavoro dipendente, posso lavorare professionalmente con lo Shiatsu?
Si, puoi iscriverti e svolgere professionalmente l'attività di terapista shiatsu, ... compatibilmente alle ore di sonno o di riposo che ti rimangono nella giornata.
Quando lo Shiatsu è prestazione occasionale? quanti trattamenti definiscono una vera professione?
OCCASIONALITA' evento fortuito , non ripetitivo, unico. Bisogna premettere , innanzi tutto, che l'occasionalità della prestazione sussiste quando il prestatore del servizio ( operatore shiatsu) si rivolge a strutture organizzate ( leggi ASL, STUDI MEDICI, ASSOCIAZIONI ed ENTI in via generale); difficilmente si può sostanziare come occasionale la prestazione effettuata ad un privato cittadino bisognoso di cure; inoltre pur ipotizzando una sorta di occasionalità della prestazione con pazienti privati , queste non devono essere non più di una o due all'anno, in quanto non è previsto un numero, una cifra o una quota di prestazioni che differenzi l'occasionalità dalla non occasionalità. Bisogna, perciò avere riguardo al tipo di prestazione che io effettuo, alla metodologia che adotto e ed al percorso di studio che ho svolto per realizzare questa attività, se tutto ciò è leggibile come una struttura organizzata professionalmente per abilitarmi alla pratica dello shiatsu l'attività che io svolgo non più occasionale.
Cosa devo rilasciare al cliente quando esercito lo Shiatsu come prestazione occasionale? dove devo dichiarare i proventi?
Ricevuta soggetta a ritenuta d'acconto 20%, solo nelle ipotesi che sia davvero prestazione occasionale ( vedi risposta a domanda 2 ) , e si indica nel modello UNICO quadro RL.
Esercito lo Shiatsu in uno studio medico dove non posso preventivare le richieste che mi perverranno, mi conviene aprire la P. IVA?
certamente Si !
Ho una P.IVA per una diversa professione , posso usarla per rilasciare ricevute occasionali di trattamenti Shiatsu?
No, le ricevute per prestazioni di lavoro occasionale non sono soggette IVA; nel caso dovessi fatturare dovrai aprire una seconda partita IVA come attività secondaria
Quanto costa aprire la P.IVA e successivamente mantenerla? Mi conviene se non so ancora se lo Shiatsu sarà il mio lavoro?
Il costo è solamente relativo all'onere che il povero professionista si sobbarca per spiegare al terapista ignaro i meandri delle normative fiscali. In Italia all'atto dell'inizio di una qualsiasi attività professionale è obbligatoria l'apertura delle posizioni fiscali ( vedi P.IVA) etc. L'apertura non presenta oneri particolari , mentre la tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali e previdenziali variano a seconda del volume di affari , del tipo di contabilità, e dei professionisti che si scelgono. Non è previsto un regime transitorio nell'attesa di sapere cosa farò da grande.
Ho proposto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa ad una associazione che vuole regolarizzare il rapporto con me, ma non può assumermi. Non mi sento di affrontare l'apertura di una partita IVA. Mi è stato suggerito di farela proposta di questa forma di contratto: quali vantaggi presenta in termini fiscali per entrambi, è opportuno?. Sono anche dipendente part-time, posso farlo?"
La collaborazione coordinata e continuativa, è una tipologia contrattuale che può essere utilizzata nell'ambito di rapporti con Associazioni, Enti, Istituzioni e Società Commerciali.
In questo caso il terapista sottoscrive un regolare contratto nel quale saranno specificate le condizioni di svolgimento del rapporto ed il trattamento economico. Il consiglio è di verificare con L'associazione con la quale dovrà stipulare detto contratto se vi siano particolari cause che non permettano questa soluzione; a questo punto l'associazione tratterà l'operatore secondo quanto previsto dalla normativa in materia , regolata dalle seguenti norme, art. 47 lett. C bis testo unico imposte dirette e L. 335/1995 e successive modificazioni, si procederà pertanto ad una iscrizione alla gestione separata INPS ed in tal caso la contribuzione sarà pari al 10 o al 13 per cento , a seconda se stia già versando contributi obbligatori alla previdenza sociale; secondo le norme vigenti è soggetto al trattamento fiscale negli stessi termini dei lavoratori dipendenti, ( cioè viene effettuato un conguaglio con pagamento d'imposta ad ogni corresponsione di emolumento).
Pertanto nella situazione prospettatami ritengo che si possa proporre questo tipo di contratto, e si iscriverà alla gestione separata INPS del 10% ( in quanto mi dice che ha in essere un rapporto di lavoro dipendente , ancorchè a part-time) ed avrà un conguaglio di imposte mensile, o secondo la corresponsione dell'emolumento che ricalcherà la struttura della sua busta paga ( vi sarà pertanto il calcolo dell'imposta lorda , le detrazioni spettanti e l'imposta netta da trattenere). Convenienze particolari non ve ne sono , è una modalità che permette di evitare l'apertura di una attività autonoma, semprechè il rapporto con l'Associazione sia, reiterato nel tempo, programmato e coordinato con il committente, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza di Cassazione in merito all'art. 409 codice di procedura civile che tratta di collaborazione coordinata e continuativa.
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