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GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PROFESSIONISTA

GABRIELE BADI, Commercialista Consulente del Lavoro

Prenderemo in esame la normativa dal punto di vista dell'operatore individuale in quanto la forma societaria o associativa è soggetta ad una varietà di norme fiscali e previdenziali che necessitano di uno spazio più approfondito, e saranno separatamente trattate nell'ambito dello svolgimento dell'attività individuale si possono presentare le seguenti situazioni:
" L'operatore shiatsu che svolge la sua attività in forma individuale, sarà normalmente inquadrato, quale codice di attività ai fini IVA con il n.93050; ai fini dell'individuazione del tipo di contabilità da utilizzare, ritengo che agli inizi si possa essere inquadrati fra i
  1. CONTRIBUENTI MINIMI, sino a 20 milioni di fatturato annuo, oppure tra i soggetti in
  2. CONTABILITA' SEMPLIFICATA TRIMESTRALE con fatturato annuo sino a 600 milioni.
Le principali differenze riguardano:
  1. deducibilità forfettaria dei costi del 25%, per tanto tasse ed i.v.a. sono calcolate sul 75% del volume d'affari(contribuenti minimi)
  2. deduzione analitica dei costi e pagamento tasse ed iva in base al risultato del conteggio analitico.(contabilità semplificata)
La valutazione dell'opportunità di una delle due scelte è soggettiva , cioè a seconda del volume della propria attività, ed in base ai costi che ogni operatore ritiene di dover sostenere per lo svolgimento dell'attività stessa. Alla parte fiscale si deve aggiungere, l'iscrizione obbligatoria alla gestione separata I.N.P.S, art. 2 comma 26 L.335/95, al fine di costituirsi una base di versamenti contributivi per una futura pensione. l'iscrizione è obbligatoria e la percentuale di versamento è attualmente del 13%, di cui 2/3 a carico dell'operatore, ed 1/3 (4%) a carico del cliente, su un massimale annuo di 148 milioni; la percentuale a carico del cliente è da addebitarsi in fattura.

Altro importante riflesso fiscale e previdenziale riguarda il caso in cui l'operatore svolga attività di corsi o seminari per Enti o aziende. In questo caso la fattura dovrà essere corredata di ritenuta a titolo di acconto d'imposta pari al 20 % dell'imponibile da versare a cura dell'azienda o Ente organizzatore.
Rimane invariata la parte I.V.A. (20%)e previdenziale (4%).

Tutto quanto esposto è una piccola disamina di una situazione tipo, ritengo che particolarità e dubbi relativi all'avviamento e gestione fiscale e previdenziale, di questa professione siano da valutarsi di volta in volta, secondo le modalità e le normative via via applicabili, in quanto proprio per la peculiarità della prestazione e per il fatto che sia una di quelle nuove professioni affaciatesi sul mercato il tutto sarà in via di evoluzione nei prossimi anni. Molto dipenderà dal numero degli addetti e dalle forme associative o meno che si vorranno utilizzare per lo svolgimento di questo splendido ""mestiere"".
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