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Regolamentazione: Il nuovo testo unico commentato

Si fa largo autorevolmente, tra le recenti cagionevoli Leggi e proposte Regionali, il nuovo testo unificato dal relatore On. Lucchese. Il testo, adottato dalla XII Commissione Affari Sociali della Camera come nuovo testo base per la regolamentazione delle medicine e pratiche non convenzionali, relativamente alle discipline bio-naturali (shiatsu, riflessologia etc.) al Capo IV della legge, è una vera e propria bocciatura senza appello dell'Associazionismo e del Federalismo sinora espressi. Le associazioni nazionali di operatori o di "Scuole" semplicemente non vengono presi nemmeno in considerazione. Sono salvi gli operatori che lavorano professionalmente e gli allievi dei Corsi di "Istituti di formazioni pubblici e privati", per i quali varrà una sanatoria per i 4 anni successivi dalla data di pubblicazione della legge. Ma gli Istituti di formazione dovranno documentare, per essere accreditati, almeno 4 anni precedenti di attività formativa. Ed è qui che si aprirà un nuovo fronte, perché non esistono al momento Istituti pubblici di formazione in queste discipline (ma potranno essere attivati corsi anche nelle Università e nelle strutture del SSN - Servizio sanitario nazionale), mentre per Istituti di formazione privati dovrebbero essere intesi solo le Scuole con carattere di Impresa iscritte alla Camera di Commercio. Anche la "documentazione" sarà per molti un vero scoglio, perché pochissime, tra le Scuole, "registrano" gli eventi. Una vera mannaia sulle oltre 200 scuole di Shiatsu, a stragrande maggioranza associazioni culturali, spesso no-profit, che susciterà polemiche sulla legge ma dovrebbe suscitarne ancora di più sull'incapacità dei rappresentanti delle Associazioni nazionali. Che farebbero bene a dimettersi, come detterebbe il buon senso.

Ma vediamo la proposta nei dettagli:

La legge è suddivisa in 5 Capi. A chi fa shiatsu (o pratica le altre discipline inserite tra quelle bio-naturali) si consiglia di approfondire in maniera particolare il Capo I, (Regolamentazione delle Medicine e Pratiche Non convenzionali - MNC) che fissa i criteri generali, ed il Capo IV, (Operatori delle Discipline Bio-Naturali - DBN). Il capo II ed il Capo III riguardano le "medicine non convenzionali" praticate dai laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, ed e dei laureati in chiropratica o osteopatia. Il Capo V , in soli 2 articoli, le norme finali, che riguardano la relazione annuale e l'entrata in vigore.

All'articolo1 del Capo I si riconosce il diritto del cittadino di avvalersi di medicine e pratiche non convenzionali…e, nel rispetto dell' art. 32 della Costituzione, la libertà di scelta terapeutica. La formazione, sia per le MNC che per le DBN è facoltà non solo degli Istituti di formazione pubblici e privati ma anche delle Università e delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
All'art.2 si stabilisce che il Ministro della Salute provvede ad accreditare le associazioni, con qualsiasi forma costituite, delle discipline all'art. 6 e all'art.15, cioè di quelle MNC operate dai medici, ma non nomina neppure le associazioni delle DBN menzionate dall'art. 21 del Capo IV. Viene istituita una Commissione permanente delle medicine e pratiche non convenzionali , composta da 37 membri, con soli 3 rappresentanti degli operatori delle DBN nominati da una Commissione nazionale di cui all'art.27 (Capo IV). Questa Commissione delle DBN, come vediamo in seguito, è variamente composta, ma la designazione è effettuata, tra gli altri, dagli Istituti di Formazione pubblici e privati.

I compiti della Commissione Permanente (da non confondersi con la Commissione nazionale delle DBN) sono prevalentemente collegate alle MNC operate dai medici e laureati di cui al Capo II e III.

Al Capo IV della proposta, con il titolo di "Operatori delle Discipline Bio-naturali", ecco, all'Art.21, le discipline che vengono regolamentate: Naturopatia, shiatsu, riflessologia, massaggio cinese Tuina - Qigong, massaggio ayurvedico, pranopratica e Reiki. Per ognuna di queste discipline l'Art.22 si sofferma nella definizione, ed è molto interessante leggere per ciascuna di esse quello che la proposta ha sinora recepito di queste pratiche. Vi invitiamo alla lettura dell'Art. 22 del Capo IV. Al comma 3 dell'articolo è indicato come, pur nell'autonomia professionale, gli operatori delle DBN non possono effettuare diagnosi, né alcuna attività di tipo "sanitario", né utilizzare farmaci, ma solo promuovere il benessere ed educare a stili di vita salubri e abitudini alimentari sane (con un personale dubbio su quest'ultima facoltà attribuita dal relatore, che dovrebbe essere pertinenza solo del dietista o dietologo…). All' Art.23 si regolamenta la formazione professionale dell'operatore delle DBN: Il diploma per l'accesso ai Corsi dovrà essere quello di Scuola media Superiore (ma a partire dai 4 anni successivi alla legge, vedi Art.26 norme transitorie) . Il monte di ore minimo richiesto sarà di 1200 ore (300 ore di modulo di base e 900 "professionalizzante" tradotto in teoria specifica, esercitazioni, stage e tirocinio). Il contenuto del programma sarà definito dalla Commissione delle DBN (comma 9 art. 23). Il corso formativo si conclude la certificazione dell'avvenuta frequenza e partecipazione all'esame di idoneità, di cui non sono specificate sedi e contenuti. Alle Regioni è demandato il compito di promuovere, autorizzare e controllare tali corsi professionali. Entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge il Ministro dell'Istruzione provvede ad accreditare gli Istituti di formazione pubblici e privati che possono documentare una attività formativa di 4 anni precedenti (comma 10). All' Art.24 si stabiliscono le norme per la costituzione della Commissione nazionale delle DBN. Qui è interessante notare che questa commissione deve prevedere, senza specificarne il numero, rappresentanti del ministero dell'Istruzione, delle Università e Ricerca, della Salute , e della Conferenza Stato - Regioni. Inoltre del tribunale per i diritti del malato, delle associazioni dei consumatori e utenti individuati dall' art. 5 della legge del 30 luglio 1998 (vedi http://www.parlamento.it/parlam/leggi/98281l.htm) e "di ciascuna delle discipline individuate all' art. 21 designati di concerto dagli Istituti di formazione pubblici e privati": Ecco l'assenza dell'associazionismo, la disfatta di un sistema e di quei personaggi che evidentemente non hanno ottenuto nessuna credibilità dal relatore. Tra i compiti della Commissione nazionale delle DBN, come si è detto, la definizione dei criteri degli ordinamenti didattici, dei programmi e contenuti dei corsi, quelli dell'accreditamento degli Istituti, etc, (vedi art. 25 Capo IV) . Un'ultima lettura alle norme transitorie all'Art.26 vi chiarirà i dubbi su quelli che saranno i passi immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge, per il riconoscimento dei titoli già conseguiti (o successivi di 4 anni alla legge), o, in assenza di questi, dell'attività professionale svolta da almeno 5 anni. Infine Art.27 l'obbligatorietà all'iscrizione ai registri regionali degli operatori delle DBN. Il Capo V conclude la proposta con le norme finali.

Di Luca Ciraulo


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